Per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio, bisogna dare la prova dell’assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio. E comunque la prova non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (Tar) – con sentenza del 13 settembre 2013, n.1104 – in riferimento a un progetto di ampliamento di un edificio residenziale, diretto a realizzare una sopraelevazione e il rifacimento del tetto a due falde. Un progetto che ha previsto sulla superficie di una falda, la collocazione di 30 pannelli fotovoltaici e di 8 pannelli solari termici destinati a fornire acqua calda alle unità abitative.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale del Veneto (Tar) – con sentenza del 13 settembre 2013, n.1104 – in riferimento a un progetto di ampliamento di un edificio residenziale, diretto a realizzare una sopraelevazione e il rifacimento del tetto a due falde. Un progetto che ha previsto sulla superficie di una falda, la collocazione di 30 pannelli fotovoltaici e di 8 pannelli solari termici destinati a fornire acqua calda alle unità abitative.