Bonifica amianto: quando spetta la detrazione del 50%?

Il  decreto legge n. 63/2013 ha esteso  maggiori benefici fiscali alle spese effettuate entro il 31 dicembre 2013 prorogato anche nel 2014 con la legge di stabilità approvata nel mese di dicembre 2013, il decreto n. 63/2013 ha introdotto altre importanti novità, una di queste è la possibilità di portare in detrazione (50%) anche i lavori per la bonifica dell’amianto solo per abitazioni di tipo residenziale (totale spesa detraibile fino a 96 mila€). Vediamo in dettaglio chi può usufruire delle detrazioni e in che modo.

Chi può fruire della detrazione
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef  in 10 anni con rata costante) residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Ricordiamo che i pagamenti inerenti ai lavori di smaltimento devono sempre essere effettuati tramite bonifico bancario con ritenuta di acconto pari al 4%.
La formula silenzio assenso
Permane sempre l’obbligo della presentazione del Piano di Lavoro per il parere con formula silenzio assenso (30gg Lav) presso l’ufficio Asl di zona così come dettato  dall’art. 256, comma 2°, del D.Lgs. n. 81. In definitiva ricordiamo anche che in caso di rifacimento del tetto, è sempre possibile usufruire della detrazione del 65% , per i lavori di riqualificazione energetica, nel rispetto delle leggi in materia e in rispetto delle linee guide Nazionali o Regionali. Per info in dettaglio visitate al seguente link l’ultima guida (in fase di aggiornamento per il 2014).
Le opportunità per il residenziale
Dal nostro punto di vista, la proroga prevista dalla recente approvazione del decreto legge, offre un’importante opportunità alle famiglie le cui abitazioni presentano ancora un tetto in amianto. Infatti lo smaltimento dell’amianto insieme al rifacimento della copertura realizzato  secondo le direttive previste  dalla norma, permette di detrarre al 65% dei costi sostenuti in 10 anni.
Entro il 2016 dovrebbe diventare obbligo la rimozione di tutto l’eternit presente sulle abitazioni, o quanto meno comunicarle l’intenzionalità nel breve periodo, quindi è importante predisporre tali interventi,  fino a quando le detrazioni fiscali possano permettere di recuperare parte delle spese. Concludendo è opportuno segnalare che anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico è ancora in vigore la detrazione del 50% per tutto il 2014. Occorre quindi prendere in considerazione una volta programmati i lavori di smaltimento, la scelta di installare  un impianto fotovoltaico , a fronte di un investimento iniziale che non è più consistente quanto qualche anno fa. Tramite  l’utilizzo dell’energia autoprodotta  è possibile non solo  recuperare la spesa sostenuta  nel corso della vita produttiva dell’impianto, che si attesta attualmente attorno ai 30 anni, ma anche ottenere  un minor costo in bolletta relativamente al consumo di energia elettrica, anche in virtù del fatto che il prezzo dell’energia ricavata da fonti fossili è plausibilmente destinato ad aumentare.
Altre spese ammesse all’agevolazione legate all’Intervento
  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • le spese per l’acquisto dei materiali
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • gli oneri di urbanizzazione
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998). 
Soggetti BeneficiariTotale spesaLavori di smaltimentoSpese progettazione e prestazioni professionaliInvio comunicazioni centro Operativo PescaraIVA
Proprietari96 mila€SI (Iva 22%)No10 %
Titolari di un diritto reale96 mila€SI (Iva 22%)No10 %
Locatari o Comodatari96 mila€SI (Iva 22%)No10 %
Soci di Coop96 mila€SI (Iva 22%)No10 %
Imprenditori Individuali96 mila€SI (Iva 22%)No10 %
Società di persone (ss, sas, snc)96 mila€SiSI (Iva 22%)No10 %
Per richiedere il bonus del 50% di detrazione dall’IRPEF per i lavori di ristrutturazione sugli edifici residenziali, non occorre inviare più prima dell’inizio dei lavori la raccomandata contenente la “comunicazione di inizio lavori” redatta su apposito modello.
Studio Tecnico Geom. Giuseppe Pecoraro (Busto Arsizio, VA)

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